Decreto quarantene, aggiornamento dalla diocesi
Una nota di aggiornamento circa il "Decreto quarantene" predisposta dalla segreteria degli Uffici pastorali della diocesi di Piacenza-Bobbio.
Vengono riportate le principali novità contenute nel “DL quarantene”, il Decreto-Legge del 30 dicembre 2021, n. 229, e nella Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.
Ricordiamo l’obbligo di seguire scrupolosamente i Protocolli già da tempo indicati per ciascuna attività e raccomandiamo l’utilizzo di mascherine FFP2 in ogni circostanza.
Le novità in materia di isolamento e quarantena:
Le persone positive al Covid19
-
- se hanno ricevuto la terza dose (booster) di vaccino contro il COVID-19 o hanno ricevuto la seconda dose dello stesso da non oltre 120 giorni (4 mesi): l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla ulteriore condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico in una struttura pubblica o privata (ad esempio, una farmacia) con risultato negativo;
-
- in ogni altro caso: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell’olfatto e del gusto). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I test possono essere effettuati presso strutture pubbliche o private.
Le persone che hanno avuto “contatti stretti” con persone
confermate positive al Covid19
- se hanno ricevuto la terza dose (booster) di vaccino contro il COVID-19 o hanno ricevuto la seconda dose dello stesso da più di 14 giorni ma da non oltre 120 giorni o sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: se asintomatiche non si applica la quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
-
- se hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e con Green Pass rafforzato ancora valido: è prevista la quarantena preventiva che può essere interrotta al quinto giorno, se asintomatiche, con esito negativo di un tampone molecolare oppure antigenico effettuato presso strutture pubbliche o private (ad esempio, in farmacia);
-
- se non hanno completato il ciclo vaccinale o lo hanno completato da meno di 14 giorni: è prevista la quarantena preventiva di 14 giorni che può essere interrotta al decimo giorno, se asintomatiche, con esito negativo di un tampone molecolare oppure antigenico effettuato presso strutture pubbliche o private (ad esempio, in farmacia).
Novità in materia di Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022, secondo quanto previsto dal DL “festività” e dal DL “quarantene”, il Green Pass rafforzato sarà necessario per accedere anche alle seguenti attività:
-
- ristorazione (bar, ristoranti...) anche all’aperto. Al momento il Green Pass rafforzato è necessario per il servizio al tavolo al chiuso e per la consumazione al banco;
-
- alberghi e strutture ricettive;
-
- utilizzo di ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico e pullman a noleggio con conducente;
-
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (ad esempio, banchetto di nozze o feste di
Battesimo, eventi normalmente ospitati da strutture specializzate);
-
- sagre e fiere;
-
- convegni e congressi;
-
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
-
- eventi e competizioni sportive;
-
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per attività al chiuso e all’aperto.
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l'infanzia. Questo implica la necessità, dal 10 gennaio 2022, del Green Pass rafforzato per qualsiasi attività culturale, sociale e ricreativa che coinvolga anche adulti anche qualora si svolgano in ambienti parrocchiali (ad esempio, tombolata per le famiglie; cena con i giovani...). Non è previsto il Green Pass per attività che coinvolgano solo minori come, ad esempio, una sorta di Grest;
-
- piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, al chiuso e all’aperto nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
Non è necessaria la certificazione verde per partecipare alle celebrazioni e alle riunioni private.
- Pubblicato il 4 gennaio 2022
Ascolta l'audio