Lunedì 06 Settembre 2010
 

Dalla Libia all’Italia: 
i disperati dei gommoni

Ieri era il canale d’Otranto, oggi quello diSicilia. Il prof. Rinoldi (Università Cattolica): la politica dei respingimenti è in contrasto con le Convenzioni sui diritti umani
Agli inizi degli anni Novanta era il canale d’Otranto, oggi è quello di Sicilia. L’Italia non è nuova al fenomeno delle carrette del mare. Sono cambiate le nazionalità dei “boat people” - prima erano gli albanesi, ora sono gli africani - ma i gommoni non hanno smesso di solcare ilMediterraneo con il loro carico di merce umana. Solo lo scorso anno, oltre tredicimila immigrati sono sbarcati tra Lampedusa e la Sicilia.
Da maggio, quando l’Italia, dopo l’entrata in vigore dell’accordo con la Libia, ha avviato la politica dei “respingimenti”, si calcola che un migliaio di persone, per lo più somali ed eritrei - l’ultima frontiera del mercato degli scafisti - sono stati rispediti a Tripoli. Eppure le partenze non si fermano. Sono viaggi al limite della sopravvivenza, quando non fatali. L’ultima tragedia ad agosto: un barcone con 78 eritrei a bordo ha vagato alla deriva per 21 giorni tra Malta e la Libia prima di essere soccorso. Solo cinque i superstiti, che si sono ritrovati iscritti nel registro degli indagati perché immigrati clandestini. A meno che non si avvalgano, com’è nelle loro facoltà,  di presentare richiesta di asilo politico. In tal caso, il provvedimento si arresta.
La vicenda non ha solo gettato nuovo sale sulla ferita mai rimarginata dei rapporti con Malta in materia di accoglienza. La politica dei respingimenti lascia perplesso l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati. Mons.Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i migranti e gli itineranti, invita a conciliare legalità e accoglienza. “Se da una parte è importante sorvegliare tratti di mare ed è legittimo il diritto degli Stati a gestire e regolare le migrazioni - ha commentato - c’è tuttavia un diritto umano ad essere accolti e soccorsi”.

Il reato di clandestinità
Negli anni Novanta come oggi, è ancora quello del trattamento dello straniero immigrato irregolare il “punto caldo” che l’Italia è chiamata ad affrontare. Sulla validità della strategia intrapresa dall’Italia per contenere l’ondata migratoria ha più di qualche dubbio la comunità giuridica, come evidenzia il prof. DinoGuido Rinoldi, docente di Diritto dell’Unione europea e di Diritto delle migrazioni alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza.
Del reato di immigrazione clandestina introdotto recentemente nel nostro ordinamento non contesta tanto il fatto - evidenziato invece da più parti - che si rivolge a una condizione (l’essere clandestino) piuttosto che a un comportamento della persona. “Sembra viceversa decisivo, a contestare la novità legislativa, la carenza di offensività, di per sé, di tale condizione/comportamento”, precisa. Detto in altre parole, l’equivalenza clandestino = potenziale delinquente non è automatica. Ecco perché si è parlato di norma anticostituzionale.
Ma c’è dell’altro. “Tale novità - chiarisce Rinoldi - risulta in contrasto con un obbligo internazionale: il secondo Protocollo della Convenzione di Palermo del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale, ratificato dall’Italia. Il Protocollo riguarda il traffico di migranti via terra, via  mare e via aria e all’art. 5 dispone che i migranti stessi non siano assoggettabili ad azione penale almeno quando siano oggetto proprio di traffico, il che accade nella grandissima maggioranza dei casi”.

I “respingimenti”
A questo si intreccia inevitabilmente il tema dei “respingimenti” come misura di contrasto dell’arrivo di clandestini sul territorio italiano. Il riferimento qui è alla Convenzione di Ginevra del 1951, modificata col Protocollo di New York del 1967. “Si dispone anche per l’Italia - illustra il prof. Rinoldi - l’obbligo di valutare, in caso positivo concedendo protezione sul proprio territorio, la presenza in capo al singolo straniero di ragioni di persecuzione nel Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, sesso, appartenenza a un certo gruppo sociale o per opinioni politiche. Tale persona, fin dal momento della richiesta di protezione - evidenzia il prof. Rinoldi, citando l’articolo 33 della Convenzione - non deve essere espulsa o respinta verso luoghi dove per i sopraddetti motivi la sua vita e la sua libertà potrebbero essere pregiudicate”. Accanto alla Convenzione di Ginevra - di cui la Libia non è parte contraente - il prof. Rinoldi ricorda anche quanto prevede l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con riguardo a luoghi ove si pongano in essere torture o trattamenti disumani o degradanti.
“A questa stregua, quindi, - commenta il docente - respingere indiscriminatamente in alto mare persone dirette verso il territorio italiano, senza nemmeno conoscerne le intenzioni quanto a richieste di protezione, è comportamento tanto illecito quanto quello posto in essere sul territorio italiano. E questo vale anche per i migranti in buona salute e non in pericolo per ragioni di navigazione”.

Serve un nuovo accordo
Una via alternativa ai respingimenti secondo il prof. Rinoldi potrebbe esser quella di effettuare a monte le verifiche per individuare i potenziali richiedenti asilo, tra i migranti in attesa di salpare dalle coste libiche. “L’Italia potrebbe imporre alle autorità libiche questo impegno per trattato internazionale. O magari imporre l’impegno di ospitare in Libia addetti italiani a tali verifiche. L’accordo stipulato lo scorso anno tra Italia e Libia, che sviluppa un precedente accordo segreto fra i due Stati, è al riguardo carente”. Un’altra strategia da perseguire è quella degli accordi internazionali volti a “contenere i flussi illegali, spesso - sottolinea il giurista - favoriti dalla criminalità organizzata, dai Paesi di provenienza o di transito (prima l’Albania, ora la Libia) del traffico”.

Il soccorso in mare
Non ci dovrebbero essere invece tentennamenti sul fronte del soccorso in mare dei migranti in difficoltà. Non è un semplice dovere di coscienza, ma un obbligo sancito dal diritto. “L’assistenza in mare - spiega il prof. Rinoldi - è un obbligo generale consuetudinario anche per chi non ha acconsentito a specifici accordi”. Vero è che, anche in presenza di trattati, “sovente manca un sistema di controllo internazionale efficace perché gli Stati non l’hanno voluto prevedere, cosicché sta al singolo governo decidere, per ragioni politiche o di interesse del momento, di trasgredire”.
Il soccorso in mare di stranieri è un obbligo giuridico per gli organi dello Stato - una motovedetta della Marina militare è un organo dello Stato quanto un ambasciatore della Repubblica - già a titolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in vigore per l’Italia dal 1955. L’art. 1 della Convenzione prevede che gli Stati contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro autorità i diritti e le libertà elencati dalla Convenzione stessa. “Quindi - ribadisce Rinoldi - l’indifferenza o addirittura il respingimento, da parte dei pubblici poteri, nei confronti di  migranti clandestini in situazione di emergenza sono contrari agli obblighi stabiliti dalla Convenzione: si va contro il diritto alla vita (art. 2), contro il diritto a non subire nel Paese verso cui si è respinti torture o trattamenti disumani o degradanti (art. 3)...”.

Una contraddizione
Non solo. Anche i privati, come il peschereccio che svolge attività commerciale o la nave mercantile, hanno un obbligo giuridico di soccorso e - precisa Rinoldi - “non solo nei casi in cui siano richiesti di attivarsi dai pubblici poteri o siano essi stessi responsabili della situazione di pericolo del migrante”. In base alla Convenzione O.N.U. sul diritto del mare del 1982 e alla Convenzione per la sicurezza della vita in mare del ‘74 il comandante - con una formula che Rinoldi riconosce essere piuttosto generica - è tenuto a prestare assistenza a chi è in pericolo.
“Il fatto è - commenta il giurista dell’Università Cattolica - che il privato che soccorre il migrante imbarcandolo e trasportandolo in Italia può da noi essere perseguito penalmente  per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre a subire le ire dell’armatore per il carburante ‘sprecato’ o le attività commerciali omesse. Si manifesta quindi un contrasto fra norme - evidenzia Rinoldi - giacchè gli accordi internazionali estendono ai governi obblighi di coordinamento e responsabilità in materia di soccorso in mare, come disposto dalle due convenzioni citate sopra e dalla Convenzione sulla ricerca e il soccorso del 1979”.
Barbara Sartori