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Decreto quarantene, aggiornamento dalla diocesi

palazzo vescovile

Una nota di aggiornamento circa il "Decreto quarantene" predisposta dalla segreteria degli Uffici pastorali della diocesi di Piacenza-Bobbio.

Vengono riportate le principali novità contenute nel “DL quarantene”, il Decreto-Legge del 30 dicembre 2021, n. 229, e nella Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.

Ricordiamo l’obbligo di seguire scrupolosamente i Protocolli già da tempo indicati per ciascuna attività e raccomandiamo l’utilizzo di mascherine FFP2 in ogni circostanza.

Le novità in materia di isolamento e quarantena:

Le persone positive al Covid19

  • -  se hanno ricevuto la terza dose (booster) di vaccino contro il COVID-19 o hanno ricevuto la seconda dose dello stesso da non oltre 120 giorni (4 mesi): l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla ulteriore condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico in una struttura pubblica o privata (ad esempio, una farmacia) con risultato negativo;

  • -  in ogni altro caso: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell’olfatto e del gusto). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I test possono essere effettuati presso strutture pubbliche o private.

    Le persone che hanno avuto “contatti stretti”  con persone
    confermate positive al Covid19

- se hanno ricevuto la terza dose (booster) di vaccino contro il COVID-19 o hanno ricevuto la seconda dose dello stesso da più di 14 giorni ma da non oltre 120 giorni o sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: se asintomatiche non si applica la quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;

  • -  se hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e con Green Pass rafforzato ancora valido: è prevista la quarantena preventiva che può essere interrotta al quinto giorno, se asintomatiche, con esito negativo di un tampone molecolare oppure antigenico effettuato presso strutture pubbliche o private (ad esempio, in farmacia);

  • -  se non hanno completato il ciclo vaccinale o lo hanno completato da meno di 14 giorni: è prevista la quarantena preventiva di 14 giorni che può essere interrotta al decimo giorno, se asintomatiche, con esito negativo di un tampone molecolare oppure antigenico effettuato presso strutture pubbliche o private (ad esempio, in farmacia).

    Novità in materia di Green Pass rafforzato

    Dal 10 gennaio 2022, secondo quanto previsto dal DL “festività” e dal DL “quarantene”, il Green Pass rafforzato sarà necessario per accedere anche alle seguenti attività:

  • -  ristorazione (bar, ristoranti...) anche all’aperto. Al momento il Green Pass rafforzato è necessario per il servizio al tavolo al chiuso e per la consumazione al banco;

  • -  alberghi e strutture ricettive;

  • -  utilizzo di ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico e pullman a noleggio con conducente;

  • -  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (ad esempio, banchetto di nozze o feste di

    Battesimo, eventi normalmente ospitati da strutture specializzate);

  • -  sagre e fiere;

  • -  convegni e congressi;

  • -  musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

  • -  eventi e competizioni sportive;

  • -  centri culturali, centri sociali e ricreativi, per attività al chiuso e all’aperto.

    Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l'infanzia. Questo implica la necessità, dal 10 gennaio 2022, del Green Pass rafforzato per qualsiasi attività culturale, sociale e ricreativa che coinvolga anche adulti anche qualora si svolgano in ambienti parrocchiali (ad esempio, tombolata per le famiglie; cena con i giovani...). Non è previsto il Green Pass per attività che coinvolgano solo minori come, ad esempio, una sorta di Grest;

  • -  piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, al chiuso e all’aperto nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

    Non è necessaria la certificazione verde per partecipare alle celebrazioni e alle riunioni private. 

  • Pubblicato il 4 gennaio 2022

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